Il videocitofono è un dispositivo tecnologico davvero molto importante, il quale sa fornire ben più di un semplice aiuto dal punto di vista della sicurezza.
I videocitofoni sono sempre più richiesti, come confermato dal fatto che e-commerce specializzati quali EmmeBiStore, il cui indirizzo è emmebistore.com, ne propongono tanti diversi modelli, e la loro installazione non può che essere consigliabile.
Se si vuol compiere quest’operazione è tuttavia necessario considerare le vigenti norme sulla privacy, le quali richiedono una serie di accorgimenti.
L’entrata in vigore del GDPR
Da breve tempo è infatti entrato in vigore il cosiddetto GDPR, acronimo di General Data Protection Regulation, un regolamento con validità comunitaria che ha previsto una serie di obblighi mirati alla tutela della privacy.
Il GDPR ha avuto dei risvolti nel mondo di Internet, ad esempio, obbligando i proprietari di siti web a pubblicare dettagliate informative relative alla privacy e alla cookie policy, allo stesso tempo se vengono eseguite delle riprese il titolare delle medesime è tenuto a informare circa l’operazione che si sta compiendo.
Perché la presenza di un videocitofono va segnalata
Nei locali in cui si utilizzano delle videocamere deve essere segnalato, appunto, che l’area è videosorvegliata, analogo discorso vale per l’installazione di videocitofoni.
Non c’è alcun impedimento nell’installare tali dispositivi, questo è utile rimarcarlo, semplicemente è necessario che la loro presenza sia adeguatamente segnalata.
La questione non è incentrata sull’identificazione della persona che ha citofonato, la quale è ovviamente ben consapevole del fatto di essere ripresa, quanto al fatto che nel momento in cui le immagini vengono trasmesse al condomino, questi ha modo di osservare anche la strada, dunque potrebbe ritrovarsi a violare la privacy di passanti e di chiunque altro si trovi in un luogo che non è privato.
Videocitofono condominiale e a uso esclusivo
Da questo punto di vista è utile fare una distinzione, ovvero quella tra il videocitofono installato ad uso esclusivo del singolo condomino e quello che ricade su aree comuni condominiali.
Nel primo caso si ritiene che l’installazione del dispositivo sia libera, dunque che non sia necessario neppure segnalare la presenza di questo tipo di citofono, nel secondo invece l’affissione di un avviso è richiesta.
È utile ricordare che il responsabile del trattamento dei dati personali di un condominio è sempre l’amministratore, di conseguenza qualora un condomino scelga di installare un videocitofono a uso esclusivo, deve informarlo della cosa e deve richiedergli una relazione tecnica, per esser certo che le immagini prodotte dal dispositivo non abbiano un campo di visione tale da violare la privacy di soggetti terzi.
L’installazione di videocitofoni a livello condominiale deve essere effettuata a seguito di un’assemblea condominiale, nella quale tutti i condomini appunto manifestano la volontà di utilizzare dispositivi di questo tipo.
Parallelamente alla necessità di apporre un apposito avviso, il quale deve essere ben visibile, è sicuramente una buona regola quella di installare il videocitofono facendo in modo che le riprese eseguite non “catturino” immagini relative a spazi pubblici oppure alle proprietà private dei vicini.
Gestione e conservazione dei filmati
Il GDPR sancisce anche alcuni obblighi relativi alla gestione dei filmati: i medesimi possono essere conservati per un lasso temporale piuttosto ristretto, ovvero per un massimo di 24-28 ore, un limite di tempo che può essere allungato solo in casi eccezionali previa richiesta da parte del Garante, magari a seguito di un episodio grave quale il verificarsi di un reato.
In tutti i casi, ad ogni modo, le immagini immagazzinate dal videocitofono non possono in alcun modo essere diffuse dal titolare: qualora ad esempio si condividesse in rete un filmato prodotto dal proprio videocitofono, si commetterebbe certamente una violazione di privacy.